PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abbassamento del limite di età per l'imputabilità del minore).

      1. Il limite di età per l'imputabilità del minore è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, in tutte le disposizioni legislative e regolamentazioni vigenti, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'imputabilità del minore, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

Art. 2.
(Abbassamento del limite di età per l'accertamento dell'età del minore e per l'obbligo della declaratoria di non imputabilità).

      1. Ai fini dell'accertamento dell'età del minore e dell'obbligo di immediata declaratoria della non punibilità, i riferimenti al limite di età di quattordici anni di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, devono intendersi sostituiti con il limite di età di dodici anni.

Art. 3.
(Quantificazione della pena).

      1. Al minore imputabile e capace di intendere e di volere la pena è diminuita soltanto se, nel momento in cui ha commesso il fatto, il minore aveva un'età inferiore ai sedici anni.
      2. Ai fini dell'inflizione della pena e dell'applicazione delle misure di sicurezza, in tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti ogni riferimento ai limiti di età di quattordici e diciotto anni devono intendersi sostituiti, rispettivamente, dal limite di età di dodici anni e dal limite di età di sedici anni.

 

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Art. 4.
(Disposizioni particolari).

      1. Per gli effetti relativi agli articoli da 1 a 3 della presente legge, le disposizioni di cui al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi speciali e che, ai fini della quantificazione delle sanzioni, dell'operatività dei singoli istituti processuali e dell'applicazione delle misure di sicurezza trovano applicazione nei confronti dei minorenni, devono intendersi riferite ai minori di anni sedici.

Art. 5.
(Abbassamento del limite di età per l'esercizio del diritto di querela e di remissione).

      1. Ai fini dell'esercizio diretto del diritto di querela e di remissione, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'esercizio del diritto di querela e di remissione, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

Art. 6.
(Abbassamento del limite di età per l'ammonimento del testimone minore).

      1. Ai fini della sussistenza dell'obbligo di ammonimento del testimone minore, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'operatività dell'obbligo di ammonimento del testimone, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.